Ciao, siamo felicissimi di accoglierti nella Muddy Family.

Nell’iscrizione è compresa: 

– Tesseramento FCI come AGONISTA (ti permetterà di partecipare a tutti gli eventi della FCI e di altri Enti della consulta);

– Inserimento nel gruppo whatsapp MUDDY FAMILY 2024 dove potrai essere informato e partecipare a tutte le nostre iniziative nonché scambiare due chiacchiere con appassionati di MTB come te.

– Contributo per sostenerci nel lavoro che facciamo a San Lorenzo di Treia con il quale garantiamo il divertimento di tutti;

Costo della tessera: 75.00 €

TESSERA PRO

IO SOTTOSCRITTO CHIEDO A QUESTO SPETTABILE CONSIGLIO DIRETTIVO DI ESSERE AMMESSO QUALE ASSOCIATO DEL MUDDY BIKE TEAM ASD CONDIVIDENDONE LE FINALITÀ ISTITUZIONALI, MI IMPEGNO A RISPETTARE LE DISPOSIZIONI STATUTARIE VIGENTI E LE DELIBERE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI VALIDAMENTE COSTITUITI, INDIVIDUANDO COME SISTEMA DI COMUNICAZIONE LA MAIL SOTTO INDICATA.

PROCEDI AL PAGAMENTO

La richiesta di tesseramento sarà validata solo previo avvenuto pagamento.

ALLEGATO A)

STATUTO SOCIALE MUDDY BIKE TEAM A.S.D.

Articolo 1 – Denominazione sociale e sede legale

E’ costituita in Treia (MC) un’Associazione denominata: “MUDDY BIKE TEAM Associazione Sportiva

Dilettantistica”, in sigla “MUDDY BIKE TEAM A.S.D.”. L’associazione ha sede legale in Treia (MC) via

Salvo D’Acquisto n. 8. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede legale e/o istituire sedi secondarie

ed amministrative nell’ambito del Comune di Treia.

Articolo 2 – Scopo

L’associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione è fatto

divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali

avanzi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e

promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti .

b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e

manifestazioni, campionati sportivi nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della

funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psicofisica

ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di

attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior

raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio,

l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede,

sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri

associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione

all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la

democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche

associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri

aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se

non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con

particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione

Ciclistica Italiana, della Unione Ciclistica Internazionale e di qualsiasi altro Ente di promozione sportiva

a cui l’Associazione deciderà di affiliarsi. S’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari,

che gli organi competenti della Federazione, Enti ecc.. dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e

disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti

federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera

dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano alle

attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che

siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine

sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma

d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del

prestigio dell’associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente

escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne

derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda scritta su

apposito modulo da inoltrare al Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda

di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere

motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere

controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta

il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell’associato minorenne.

E’ prevista l’intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota o contributo associativo, ad accezione

dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle

assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito

dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno

dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di a ssociato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la

sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

A) dimissione volontaria;

B) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota

associativa;

C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,

pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del

sodalizio;

D) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo

deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve

essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una

disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di

svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei revisori (se nominato).

Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in

sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta

l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli

associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la

metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta

che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del

consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla

metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a

garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o

impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla

maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione

elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con

funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un

notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal

segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di

tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima

diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati in

regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in

corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo

delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello

all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni associato può rappresentare

in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima dell’adunanza,

mediante comunicazione agli associati a mezzo avviso consegnato a mani con sottoscrizione

dell’associato per ricevuta, posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o telegramma

o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne l’avvenuta convocazione. Nella convocazione

dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie

da trattare (ordine del giorno).

L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una

volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio

consuntivo (rendiconto economico e finanziario) e per l’esame del bilancio preventivo.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in

merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e

su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella

competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi

del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della

maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due

terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria

saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il

voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento

dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli

associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni

prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo avviso consegnato a mani con

sottoscrizione dell’associato per ricevuta, posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax

o telegramma o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne l’avvenuta convocazione. Nella

convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco

delle materie da trattare (ordine del giorno).

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto

sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi

sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la

gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a diciotto componenti,

determinato, di volta in volta, dall’assemblea degli associati ed eletti, compreso il Presidente,

dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il

segretario con funzioni anche di cassiere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i

suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità

prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento

delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in

altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della s te s s a Federazione

e /o Ente di promo z ione spo r t iva cui l ‘As so c iaz ione ade r i s c e , non abbiano riportato

condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a

squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre

Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate , del CONI, Enti di promozione sportiva

e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in

carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità,

il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha

presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli

associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima

diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più

consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del

consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non

eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo

consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il

consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà

alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri

sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le

relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà

aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per

qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al

verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea

ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente

agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno

svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia

fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Dovrà essere convocato mediante

avviso scritto da inoltrare almeno tre giorni prima l’adunanza, contenente data, luogo ed ordine del

giorno, con la seguente modalità: posta elettronica ordinaria, PEC, whatsapp o altra qualsiasi modalità

stabilita e ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre

all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e

convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione

dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere

necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli

associati.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante d i f r o n t e a i t e r z i e d i n g i u d i z i o a tutti gli

effetti dell’Associazione, n e controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi

sociali.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in

quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per

qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione

dell’assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 19 – Il Segretario-cassiere

Il Segretario-cassiere viene nominato dall’Assemblea ordinaria degli associati ed è membro del

Consiglio Direttivo. Il segretario-cassiere dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio

direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione

dell’Associazione e si incarica della tenuta della cassa, prima nota e libri contabili.

Articolo 20 – Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea ordinaria in un numero di tre e durano in carica

quattro anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra gli associati e non, avuto riguardo alla

loro competenza. Con delibera dell’assemblea ordinaria degli associati, sino a deliberazione contraria,

è possibile non procedere alla nomina dei Revisori dei conti. Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e

nei limiti d’uso e di Legge il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione. Essi devono redigere la

loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio

Direttivo. I revisori dei conti possono partecipare alle adunanze dell’assemblea e del consiglio

direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 21 – Il Rendiconto economico e finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione

economico-finanziaria dell’Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della

trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione

del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 – Anno sociale ed esercizio finanziario

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

dalle eventuali quote e/o contributi suppletivi degli associati;

dai contributi di Enti ed Associazioni;

da lasciti e donazioni,

da qualsiasi altro introito e/o provento, anche di natura commerciale, derivanti dalle eventuali attività

organizzate e/o gestite dall’Associazione.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed gli associati e tra gli associati medesimi saranno

devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo

Statuto della Federazione e/ Ente al quale si è affiliati.

Articolo 25 – Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere

comunicati tempestivamente alla Federazione e/o Ente di promozione sportiva alla quale si è affiliati,

con un copia del verbale.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta

straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di

voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci

esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta

dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento

dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con

l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in

merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai

fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 662/96 e

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto

e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana, CONI, altre Federazioni e/o Enti di promozione

sportiva a cui l’Associazione deciderà di aderire ed affiliarsi, ed in subordine le norme del Codice

Civile.

Firma degli associati fondatori per approvazione:

Con la presente La informiamo che Muddy Bike Team ASD, con sede in Via Salvo D’Acquisto n.8 Passo di Treia MC 62010 C.F. 93085970437, mail: muddibiketeam@gmail.com in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 1) FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – Muddy Bike Team asd che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dal Muddy Bike Team asd. 2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso e comunicazioni per le attività svolte con il Muddy Bike Team asd. 4) OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’FCI – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 6) LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 8) DIRITTI DELL’INTERESSATO. Con specifica istanza, da inviare al Muddy Bike Team asd, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per protezione dei dati personali se ritenesse violati i Suoi diritti. 9) MODALITÀ DI CONTROLLO. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: – Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; – Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; – Sistema di protezione da Malware; – Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; – Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; – Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

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